(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2014 
 
  1. L'  art.  2  della  legge  regionale  14  febbraio  2014,  n.  1
(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della
dipendenza  da  gioco  d'azzardo,  nonche'  delle   problematiche   e
patologie correlate), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende
per: 
    a) "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi idonei per il
gioco lecito di cui all'art.110, comma 6, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza); 
    b) "gioco d'azzardo patologico  o  disturbo  da  gioco  d'azzardo
(GAP)":  la  patologia  legata  all'azzardo  riconosciuta  a  livello
internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanita'; 
    c) "sala da gioco": l'esercizio pubblico  avente  come  attivita'
esclusiva o prevalente l'offerta  di  gioco  lecito,  autorizzato  ai
sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del regio decreto n. 773/1931,  nei
cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di  cui
alla lettera a); 
    d) "sala scommesse": l'esercizio pubblico avente  come  attivita'
esclusiva o prevalente l'offerta di scommesse ai sensi  dell'art.  88
del regio decreto n. 773/1931; 
    e) "luoghi sensibili": 
      1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 
      2) i centri preposti alla formazione professionale; 
      3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose; 
      4) gli impianti sportivi; 
      5) le strutture residenziali  o  semiresidenziali  operanti  in
ambito sanitario o sociosanitario; 
      6) le strutture ricettive per categorie protette; 
      7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i
ricreatori, gli oratori e le biblioteche; 
      8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti  con  apposito
atto da parte di ogni Comune; 
      9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat; 
      10) gli esercizi di compravendita di  oggetti  preziosi  e  oro
usati; 
      11) le stazioni ferroviarie; 
    f)  "installazione  di  apparecchi  per  il  gioco  lecito":   il
collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera
a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    g) "concessionario": l'operatore che  possiede  e  fornisce  alle
attivita' autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui  alla
lettera a), ivi compreso il titolare di concessione per  la  gestione
telematica del gioco mediante gli apparecchi  di  cui  all'art.  110,
comma 6, del regio decreto n. 773/1931 , qualora lo  stesso  fornisca
alle attivita' autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera a); 
    h)  "vetusta'  dell'apparecchio  per   il   gioco   lecito":   la
sopravvenuta inadeguatezza  tecnica  dell'apparecchio  per  il  gioco
lecito di cui alla lettera a) rispetto  a  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente; 
    i)  "guasto   dell'apparecchio   per   il   gioco   lecito":   il
malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di
cui alla lettera a) che lo rende inservibile al suo scopo.».